www.APPALTIeCONCESSIONI.eu

FOCUS FREE Il subappalto nei lavori per il periodo transitorio, alla luce del non ancora convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77: il subappalto delle SIOS "ex se" e rispetto al 50% del totale d'appalto

La norma: «1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» (art. 49, comma 1).


Premesso che ci limitiamo a prendere in considerazione solo la fascia di affidamento inferiore alla soglia comunitaria, perché non è sostenibile l’interpretazione che sarebbe rimasto tutto come prima, fatta salva l’elevazione del limite totale di subappaltabilità dal 40 al 50%?

Per una ragione molto semplice, e cioè che allora sarebbe bastato modificare solo la previsione dello “sblocca cantieri” ed alzare il limite di subappaltabilità totale dal 40 al 50% (così come del resto era avvenuto con il D.L. 32/2019 stesso nella versione anteriore alla legge di conversione).

La deroga non è solo al «30 per cento dell'importo complessivo del contratto». La deroga è anche all’inciso: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5». La deroga anche a tale inciso del comma 2 dell’art. 105 del codice si salda con la congiunta deroga al comma 5.

Ciò comporta – ma comporta soltanto – che la quota del 50% comprende anche quella di subappaltabilità di una SIOS. Quindi alla fine si subappalta di meno rispetto a prima.

E la SIOS superiore al 10% del totale d’appalto per quale importo è subappaltabile? La deroga al comma 5 dell’art. 105 è solo in parte qua e cioè per l’impattare ora il subappalto della SIOS sul 50% del totale, in quanto – per il resto – fino al 31 ottobre 2021 il comma 5 dell’art. 105 non è affatto abrogato.

Poi, ovviamente, in sede di conversione si vedrà se sarà precisato qualcosa. Ma oggi dobbiamo scegliere provando a fare un ragionamento giuridico-fornale. Per il resto non si sa se il legislatore non sappia scrivere ovvero, ipotesi più probabile, scriva affinché le interpretazioni possano essere effettivamente plurime, così da poter prospettare a ogni parte socio-economica implicata nel conflitto che si è voluto fare il suo interesse.

l.b.

APPALTIeCONCESSIONI.eu

La formazione.

Il supporto.


Url: https://www.appaltieconcessioni.eu/lavori/19052-il-subappalto-nei-lavori-per-il-periodo-transitorio-alla-luce-del-non-ancora-convertito-d-l-31-maggio-2021-n-77.html