Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FOCUS FREE Il subappalto nei lavori per il periodo transitorio, alla luce del non ancora convertito D.L. 31 maggio 2021, n. 77: il subappalto delle SIOS "ex se" e rispetto al 50% del totale d'appalto

La norma: «1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. È pertanto abrogato l’articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55» (art. 49, comma 1).


Premesso che ci limitiamo a prendere in considerazione solo la fascia di affidamento inferiore alla soglia comunitaria, perché non è sostenibile l’interpretazione che sarebbe rimasto tutto come prima, fatta salva l’elevazione del limite totale di subappaltabilità dal 40 al 50%?

Per una ragione molto semplice, e cioè che allora sarebbe bastato modificare solo la previsione dello “sblocca cantieri” ed alzare il limite di subappaltabilità totale dal 40 al 50% (così come del resto era avvenuto con il D.L. 32/2019 stesso nella versione anteriore alla legge di conversione).

La deroga non è solo al «30 per cento dell'importo complessivo del contratto». La deroga è anche all’inciso: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 5». La deroga anche a tale inciso del comma 2 dell’art. 105 del codice si salda con la congiunta deroga al comma 5.

Ciò comporta – ma comporta soltanto – che la quota del 50% comprende anche quella di subappaltabilità di una SIOS. Quindi alla fine si subappalta di meno rispetto a prima.

E la SIOS superiore al 10% del totale d’appalto per quale importo è subappaltabile? La deroga al comma 5 dell’art. 105 è solo in parte qua e cioè per l’impattare ora il subappalto della SIOS sul 50% del totale, in quanto – per il resto – fino al 31 ottobre 2021 il comma 5 dell’art. 105 non è affatto abrogato.

Poi, ovviamente, in sede di conversione si vedrà se sarà precisato qualcosa. Ma oggi dobbiamo scegliere provando a fare un ragionamento giuridico-fornale. Per il resto non si sa se il legislatore non sappia scrivere ovvero, ipotesi più probabile, scriva affinché le interpretazioni possano essere effettivamente plurime, così da poter prospettare a ogni parte socio-economica implicata nel conflitto che si è voluto fare il suo interesse.

l.b.

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