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FREE Il macro-equivoco sulla nozione di “qualificazione obbligatoria”

Attiene a qualificazione obbligatoria quanto prevede il codice dei contratti pubblici all’art. 50, comma 1, lett. b), quando per i servizi e forniture di importo inferiore a EUR 140.000 richiede «documentate esperienze pregresse».

Parimenti inerisce a qualificazione obbligatoria la richiesta di «documentate esperienze pregresse» per un appalto di lavori di importo inferiore a EUR 150.000 (lett. a) del medesimo comma).

Parimenti inerisce a qualificazione obbligatoria quanto richiede l’allegato II.12 all’art. 28 per un appalto di lavori di importo inferiore a EUR 150.000 (in disparte la questione di quando si applichi l’art. 28 di tale allegato ovvero l’art. 50 del corpo principale del codice).

E ancora inerisce a qualificazione obbligatoria quanto prevede l’allegato II.18, art. 10, per un appalto di lavori di importo inferiore a EUR 150.000 nel «settore dei beni culturali».

Tutto quanto sopra rappresentato inerisce a qualificazione obbligatoria, cioè la stazione appaltante deve richiedere quei requisiti e l’operatore economico li deve possedere. È questa la qualificazione obbligatoria in senso lato.

Ma, se parliamo di qualificazione obbligatoria in senso pregnante, tale nozione riguarda il settore dei lavori pubblici (al momento solo questo) e comporta che l’operatore economico possegga attestazione-SOA. All’interno di un appalto di lavori da EUR 150.000 in su non c’è altro modo di comprovare la qualificazione obbligatoria in senso proprio se non con attestazione-SOA.

Per il resto, cfr. quanto già sintetizzato in: Ma quale fonte ci dice, con precisione inequivocabile, che cosa oggi voglia dire “categoria a qualificazione obbligatoria”?

Il webinar: «La qualificazione nei lavori pubblici e tutte le possibili opzioni per il disciplinare di gara: categorie, raggruppamenti e consorzi, appalto integrato e altro».

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