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L’insostenibile, pretoria tesi del CNI (in disparte l’inapplicabilità della legge sull’equo compenso ai sensi del D.Lgs. 36/2023, come già prima del D.Lgs. 50/2016), sull'affidamento diretto

Si afferma che «anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su “criteri quantitativi” di ribasso economico – qualora conducesse alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al “compenso equo” come determinato ai sensi della legge n.49/2023 – dovrà ritenersi per ciò solo illegittima». Ma la norma è chiarissima: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (…) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro» (D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 2, lett. b)). Altro discorso è la piena autonomia del RUP – senza che in tal senso sussista alcun obbligo da parte sua – di attivare un “informale” criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, senza necessità di fissare preventivamente né di criteri di valutazione, né pesi. Tema caldo del webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto».

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