Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

L’insostenibile, pretoria tesi del CNI (in disparte l’inapplicabilità della legge sull’equo compenso ai sensi del D.Lgs. 36/2023, come già prima del D.Lgs. 50/2016), sull'affidamento diretto

Si afferma che «anche per gli affidamenti diretti, la selezione incentrata esclusivamente su “criteri quantitativi” di ribasso economico – qualora conducesse alla determinazione di un compenso in favore del professionista inferiore al “compenso equo” come determinato ai sensi della legge n.49/2023 – dovrà ritenersi per ciò solo illegittima». Ma la norma è chiarissima: «Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (…) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro» (D.Lgs. 36/2023, art. 108, comma 2, lett. b)). Altro discorso è la piena autonomia del RUP – senza che in tal senso sussista alcun obbligo da parte sua – di attivare un “informale” criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, senza necessità di fissare preventivamente né di criteri di valutazione, né pesi. Tema caldo del webinar: «Il percorso ordinato per il RUP per ogni affidamento sotto soglia comunitaria, con il nuovo codice (D.Lgs. 36/2023): dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, alle procedure negoziate. Affidamento diretto: i due nuovi schemi integrali d'atto».

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