La regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporti in via automatica l’esclusione dell’offerente dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, può applicarsi solo nel caso in cui l’offerente stesso sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica. Nel caso in esame, tale possibilità non era ravvisabile e l’impresa non poteva pertanto essere esclusa. L’offerente, come necessario, ha poi giustificato i costi della manodopera nell’ambito del relativo sub-procedimento.
«(…) Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Coop. – omissis – avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara “a causa della mancata indicazione, nelle offerte economiche, del costo della manodopera”.
La censura non è fondata.
La gara per cui si discute è stata indetta su piattaforma MEPA e, per la formulazione dell’offerta economica, i concorrenti hanno dovuto utilizzare i modelli ivi presenti.
Per cui, la Coop. – omissis – ha formulato la propria offerta economica in aderenza a quanto richiesto negli specimen anzidetti, nonché dalla lex specialis.
In tal caso, secondo l’orientamento della Corte di Giustizia U.E. 2 maggio 2019 (in causa C-309/2018), se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice
Tali principi sono stati condivisi anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 7 e 8 del 2020.
Dunque, la regola secondo cui la mancata indicazione dei costi di manodopera comporta in via automatica l’esclusione dell’offerente dalla gara, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016, può applicarsi solo nel caso in cui l’offerente sia messo nella possibilità concreta di indicare i costi in questione nella propria offerta economica.
Nel caso in esame, tale possibilità non era ravvisabile, per cui la regola si arresta e trova campo l’eccezione individuata dalla stessa Corte di Giustizia e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Avendo, dunque, la Coop. – omissis – giustificato i costi della manodopera nell’ambito del relativo sub-procedimento, appare evidente l’insussistenza del vizio lamentato» (T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, I, 16 dicembre 2021, n. 560).
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