«L’art. 36, c. 2, lett. a), del Codice dei contratti pubblici stabilisce espressamente, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere all’«affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici». (…) Peraltro, per consolidata giurisprudenza, il ricorso all’affidamento diretto di cui all’art. 36, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, fermo restando il rispetto dell’importo soglia ivi indicato, non necessita di particolari formalità, né è richiesta specifica motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità (cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 13 marzo 2020, n. 326; TAR Molise, sez. I, 14 settembre 2018, n. 533)» (T.A.R. Umbria, I, 8 settembre 2020, n. 405).
Tuttavia, per non mettere in imbarazzo il RUP alle prese con il decreto “semplificazioni”, è consigliabile (anche se affatto non obbligatorio) un previo avviso pubblico meramente esplorativo, che comunque fa scattare il principio di rotazione. L’affermazione che la modalità di acquisizione in questione «non necessita di particolari formalità» è vera nel senso che non occorre nessun invito formale a presentare offerta, ma ciò non elimina la necessità piena della motivazione della scelta dell’affidatario.
Cfr. anche la giornata singola sul sotto-soglia e la “due giorni” teorico-pratica solo in house.
