QUESITO: «Si richiama l’art. 103, comma 11, del codice: “È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) (…). L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”. La disposizione è applicabile anche per gli affidamenti diretti previsti dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto “semplificazioni”?» Per la formazione, cfr. i due diversi webinar del 7 ottobre e del 29 ottobre (con anche l'aggiornato schema di determinazione per l'affidamento diretto). Leggi intanto la risposta.
