L’ANAC considera «requisiti di partecipazione», e più precisamente «requisiti speciali» (nuovo bando-tipo n. 1, paragrafo n. 6), quelli di cui all’«articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021».
Ma la disposizione de qua non prevede nessun requisito soggettivo di partecipazione: né di idoneità professionale, né di idoneità economica, né di idoneità tecnica.
Sono i “danni”, a cascata, di chi (il legislatore del secondo decreto c.d. “semplificazioni”) non sa scrivere le norme, o perché non conosce la disciplina dei contratti pubblici o perché (decidete voi) un po’ la conosce ma non ne ha l’ABC di linguaggio.
Il disciplinare di gara sul D.Lgs. 50/2016, art. 80 («motivi di esclusione») dopo la L. 238/2021, con tutta la relativa modulistica, le spiegazioni teorico-pratiche, tutta la giurisprudenza in materia: formazione con carattere di assistenza al RUP.
La procedura aperta telematica di servizi e forniture: il nuovo bando-tipo ANAC n. 1 con tutte le sue criticità, a partire dal problema della seduta pubblica. Il subappalto. Raggruppamenti e consorzi. Questioni, casi, giurisprudenza.
