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FREE I certificati di esecuzione dei lavori e l’uso del termine “professionale”

Si afferma che i «CEL» servono «ai fini (…) della dimostrazione dei requisiti di capacita tecnica professionale ex art. 100, comma 1, lettera a), del codice» (ANAC, comunicato del Presidente del 3 ottobre 2023). Si tratta di un errore materiale. Probabilmente si voleva scrivere “lettera c)” con riferimento alle «capacità tecniche e professionali» al fine dell’ottenimento dell’attestazione-SOA, in quanto la lett. a) del medesimo comma 1 dell’art. 100 riguarda il requisito de «l’idoneità professionale».

Ma quanti equivoci genera sempre l’uso del termine “professionale”.
Basta consultare  l’oscuro art. 104, comma 3, del D.Lgs. 36/2023: «Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria». Chissà qui che cosa volevano dire i compilatori del codice?
Due cose però sono certe: 1) non può essere ammesso l’avvalimento dell’iscrizione in un registro professionale di cui all’art. 100, comma 3, del codice; 2) come requisito tecnico di qualificazione per servizi e forniture può essere richiesta solo l’esecuzione degli appalti analoghi.
Se vi capita di andare a uno di quei convegni altolocati in cui si parla di massimi sistemi, chiedete al relatore di spiegarvi il significato puntale dell’art. 104, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. Poi ci riferite e ne riparliamo.

Segue il pasticcio del bando tipo n. 1/2023 dell’ANAC (paragrafo n. 7):

«[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all’articolo 100, comma 3, del Codice] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto …. solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all’esecuzione dell’appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto …. solo se l’ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l’ausiliario agisce in qualità di subappaltare».

Il webinar: «Le criticità dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023): analisi e soluzioni».

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