La clausola di lex specialis, che imponga il divieto di ribasso sui costi di manodopera, è in flagrante contrasto con il principio di libera concorrenza nell’affidamento delle commesse pubbliche. Ma nel volutamente ambiguo bando tipo dell’ANAC sta ancora scritto: «Ai sensi dell’articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili». Qui e nel webinar: «La gara d’appalto di servizi e forniture: opzioni e rinnovi, qualificazione ed esecuzione fra raggruppamenti e consorzi, l’OEPV e ogni altra pendente questione anche alla luce dell’analisi critica del bando-tipo ANAC n. 1/2023».
