www.APPALTIeCONCESSIONI.eu

FREE IN CASO DI RISCONTRO DI IRREGOLARITÀ ESSENZIALE, LA SANZIONE PECUNIARIA È COMUNQUE DOVUTA

Quella del Procuratore Generale della Corte dei Conti, che riportiamo, è soltanto la terza in ordine di tempo fra le tesi che segue la linea interpretativa secondo cui il pagamento della sanzione è dovuto, sol che si riscontri la sussistenza di un’irregolarità essenziale. Sbaglia l’ANCE a non tutelare le proprie imprese, seguendo la distorta tesi dell’ANAC.

E ricordiamo anche che il MEPA è drasticamente contra legem, in quanto non consente l’applicazione della norma nella sua giusta sede procedimentale. Governo totalmente assente. E l’incatenamento si completa, per imprese e stazioni appaltanti, con l’AVCPASS che non funziona. 

«E dunque la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare. Il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile» (SALVATORE NOTTOLA, Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, pgg. 209-210).

E allora, come nel basket, “lottare sempre, mollare mai!” 

 

IL SOCCORSO ISTRUTTORIO SANZIONATO, NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis, del codice e dell’art. 46, comma 1-ter, per servizi e forniture e per i lavori pubblici, sia per i settori ordinari, sia per quelli speciali. L’analisi critica della determinazione dell’ANAC e i bandi-tipo non aggiornati.

  

I servizi

 

 

Url: https://www.appaltieconcessioni.eu/tematiche-generali/3619-free-in-caso-di-riscontro-di-irregolarita-essenziale-la-sanzione-pecuniaria-e-comunque-dovuta.html