Quella del Procuratore Generale della Corte dei Conti, che riportiamo, è soltanto la terza in ordine di tempo fra le tesi che segue la linea interpretativa secondo cui il pagamento della sanzione è dovuto, sol che si riscontri la sussistenza di un’irregolarità essenziale. Sbaglia l’ANCE a non tutelare le proprie imprese, seguendo la distorta tesi dell’ANAC.
E ricordiamo anche che il MEPA è drasticamente contra legem, in quanto non consente l’applicazione della norma nella sua giusta sede procedimentale. Governo totalmente assente. E l’incatenamento si completa, per imprese e stazioni appaltanti, con l’AVCPASS che non funziona.
«E dunque la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare. Il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile» (SALVATORE NOTTOLA, Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, pgg. 209-210).
E allora, come nel basket, “lottare sempre, mollare mai!”
