Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE IN CASO DI RISCONTRO DI IRREGOLARITÀ ESSENZIALE, LA SANZIONE PECUNIARIA È COMUNQUE DOVUTA

Quella del Procuratore Generale della Corte dei Conti, che riportiamo, è soltanto la terza in ordine di tempo fra le tesi che segue la linea interpretativa secondo cui il pagamento della sanzione è dovuto, sol che si riscontri la sussistenza di un’irregolarità essenziale. Sbaglia l’ANCE a non tutelare le proprie imprese, seguendo la distorta tesi dell’ANAC.

E ricordiamo anche che il MEPA è drasticamente contra legem, in quanto non consente l’applicazione della norma nella sua giusta sede procedimentale. Governo totalmente assente. E l’incatenamento si completa, per imprese e stazioni appaltanti, con l’AVCPASS che non funziona. 

«E dunque la sanzione è dovuta anche ove il concorrente decida di non rispondere all’invito a regolarizzare. Il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile» (SALVATORE NOTTOLA, Corte dei Conti, Sezioni Riunite, Inaugurazione dell’anno giudiziario 2015, pgg. 209-210).

E allora, come nel basket, “lottare sempre, mollare mai!” 

 

  

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