L’abbiamo detto mille volte! Il costo del lavoro non può essere calcolato in maniera certa sulla basa di parametri algebrici inequivocabili. Quella formulata nel bando dalla stazione appaltante è solo una stima che sconta inevitabili margini di opinabilità e, conseguentemente, non può essere considerata cogente per l’operatore economico. Stupenda l’interpretazione giurisprudenziale che si riporta. Il corollario è che, nel caso, non è neppure violazione di legge la mancata indicazione in bando del costo della manodopera. Qui e nel webinar, anche in house: «Il "punto" sulle criticità applicative dell'appalto nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), con particolare riferimento alle cause di esclusione. Quesiti a "ruota libera"».
