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FOCUS FREE L’affidamento diretto è una gara che, come tale, ha una sua “lex specialis” (ANAC)! Superato ogni limite!

Rileva l’ANAC (parere di precontenzioso 30 luglio 2024, n. 396) che «la carenza della indicazione dei costi della manodopera anche in caso di affidamenti diretti ex art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 determina la applicabilità della sanzione espulsiva dalla gara da parte della stazione appaltante». Sì? E da quale gara? L’ANAC osserva che l’«obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis» (ibidem). Sì? E di quale lex specialis?

L’art. 108 del codice riguarda i «criteri di aggiudicazione» e il comma 9 l’«offerta economica» nell’àmbito di una procedura negoziata o aperta, nozioni di default estranee all’«affidamento diretto».

Recita (banalmente) l’ALLEGATO I.1, comma 3, comma 1, lett. d), che l’«affidamento diretto» è «l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante» o «dall’ente concedente» (sic) ! – «nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice». Altro non si aggiunge (anzi, è già ridondante parlare di requisiti «speciali»).

La mera richiesta di un preventivo di spesa a più soggetti non è una «gara», né configura nessuna lex specialis. Peraltro, in ipotesi, dove sarebbero la «gara» e la lex specialis quando l’«affidamento diretto» avviene nella modalità «senza consultazione di più operatori economici»?

E quanto alla sentenza del T.A.R. Calabria si rinvia alle osservazioni già rese in RdO sul MePA per un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

Che poi l’affidamento di un servizio o di una fornitura di importo inferiore a EUR 140.000 possa essere espressamente e chiaramente gestito come procedura negoziata “aperta” (per superare il principio che l’eventuale procedimentalizzazione non annullerebbe comunque la sussistenza di un «affidamento diretto» e quindi per non far scattare il principio di rotazione), questo è altro e legittimo discorso, che ovviamente fa scattare l’obbligo indicativo di cui all’art. 108, comma 9, anche nel silenzio della disciplina della gara informale così avviata.

Il webinar, anche in house: «ANCHE PER IL FUNZIONARIO INESPERTO CHE DEVE COMINCIARE A SEGUIRE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE: il percorso ordinato per il RUP dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, a tutto il sotto soglia. L’affidamento diretto e i due schemi d'atto».

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