Rileva l’ANAC (parere di precontenzioso 30 luglio 2024, n. 396) che «la carenza della indicazione dei costi della manodopera anche in caso di affidamenti diretti ex art. 50 co. 1 lett. b) del d.lgs 36/2023 determina la applicabilità della sanzione espulsiva dalla gara da parte della stazione appaltante». Sì? E da quale gara? L’ANAC osserva che l’«obbligo dichiarativo sussiste anche a prescindere da una espressa previsione in tal senso della lex specialis» (ibidem). Sì? E di quale lex specialis?
L’art. 108 del codice riguarda i «criteri di aggiudicazione» e il comma 9 l’«offerta economica» nell’àmbito di una procedura negoziata o aperta, nozioni di default estranee all’«affidamento diretto».
Recita (banalmente) l’ALLEGATO I.1, comma 3, comma 1, lett. d), che l’«affidamento diretto» è «l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante» – o «dall’ente concedente» (sic) ! – «nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice». Altro non si aggiunge (anzi, è già ridondante parlare di requisiti «speciali»).
La mera richiesta di un preventivo di spesa a più soggetti non è una «gara», né configura nessuna lex specialis. Peraltro, in ipotesi, dove sarebbero la «gara» e la lex specialis quando l’«affidamento diretto» avviene nella modalità «senza consultazione di più operatori economici»?
E quanto alla sentenza del T.A.R. Calabria si rinvia alle osservazioni già rese in RdO sul MePA per un affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.
Che poi l’affidamento di un servizio o di una fornitura di importo inferiore a EUR 140.000 possa essere espressamente e chiaramente gestito come procedura negoziata “aperta” (per superare il principio che l’eventuale procedimentalizzazione non annullerebbe comunque la sussistenza di un «affidamento diretto» e quindi per non far scattare il principio di rotazione), questo è altro e legittimo discorso, che ovviamente fa scattare l’obbligo indicativo di cui all’art. 108, comma 9, anche nel silenzio della disciplina della gara informale così avviata.
Il webinar, anche in house: «ANCHE PER IL FUNZIONARIO INESPERTO CHE DEVE COMINCIARE A SEGUIRE L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE: il percorso ordinato per il RUP dalle acquisizioni vincolate, fra CONSIP e MEPA, a tutto il sotto soglia. L’affidamento diretto e i due schemi d'atto».



