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FREE L’affidamento dei servizi d’architettura e ingegneria e le soluzioni teorico-pratiche per ufficio-gare e concorrenti: il bando-tipo ANAC n. 2/2026 con le sue criticità

In data da programmarsi, webinar dalle ore 9:00 alle ore 16:00 (e oltre, se necessario). Per stazioni appaltanti, RUP, professionisti e imprese. Il seminario di formazione è rivolto anche a chi opera nei settori speciali. La piattaforma usata proietta tutto il materiale di documentazione, è di facilissimo e non stancante utilizzo e consente di porre con immediatezza domande sia orali, sia scritte. Anche in house.


PREMESSA

Si recherà l'analisi ragionata delle criticità del bando-tipo n. 2/2026 adottato dall'ANAC ed entrato in vigore il 30 maggio 2026. Anche alla luce della giurisprudenza in materia, si illustrerà ciò che va bene, ciò che non va bene e ciò che manca, con il consueto approccio teorico-pratico. Si metterà a disposizione il bando-tipo, in formato riscrivibile, allo stato di n. – omissis – facciate. Con un diverso colore, all’interno del testo del bando-tipo, sono riportati box di analisi, con richiami giurisprudenziali e normativi, con schemi riepilogativi della questione che si pone sul singolo punto e con le soluzioni proposte di integrazione ovvero di motivata deroga (sono previsti collegamenti ipertestuali con tutte le fonti, sia con quelle citate direttamente dal bando-tipo, sia con quelle menzionate in sede di autonomo commento). Come noto, l’ANAC non ha predisposto nessuna relazione illustrativa. La parte di programma che sotto si riporta segue, per argomenti, lo stesso ordine del bando-tipo.

Si metteranno poi a disposizione lo schema della domanda di partecipazione predisposto dall'ANAC (con la relativa analisi) e lo schema di «delibera a contrarre» (o «determinazione»), di motivata deroga al bando-tipo.
L’incontro verrà svolto in continua interlocuzione, in aula, con i singoli partecipanti.

Per la specifica tematica dell’«affidamento diretto» dei servizi d’architettura e ingegneria cfr.: «Dalla spending review agli affidamenti sotto soglia: focus sui luoghi comuni dell’affidamento diretto, con gli schemi d’atto e la dimostrazione della dovuta prevalenza dell'economicità sulla rotazione».

 

PROGRAMMA [work in progress]

- La questione della possibilità di avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
- L’esecuzione della direzione-lavori: l’àmbito pubblicistico e l’esternalizzazione; le modalità di affidamento e l’illogicità del ricorso alla «ripetizione» rispetto all’«opzione».

- Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: eseguibilità e modalità di affidamento; il cumulo del CSE con la DL.

- Il collaudo: eseguibilità e modalità di affidamento; la questione dell’incompatibilità fra collaudatore statico e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. La rilevanza degli oneri per la sicurezza nel caso di collaudo statico.

- I due CAM (criteri ambientali minimi) per strade ed edilizia: lo schema-ùbase di approccio alla materia, fra specifiche tecniche, clausole contrattuali e uso premiale.

- L’utilizzabilità del bando-tipo n. 2 per i settori speciali.

- I due RUP: quello della stazione appaltante delegante e quello della centrale di committenza/stazione appaltante qualificata.

- La proroga del termine di presentazione delle offerte, o anche la sua riapertura, limitate ad un periodo massimo di n. 48 ore.

- L’importo a base di gara.

- Le indagini geognostiche, i rilevamenti topografici, le indagini strutturali, gli scavi archeologici: quando sono lavori o ancora servizi d’architettura e ingegneria o servizi ordinari. L’irrilevanza dell’appalto a lotti. L’opzione preferenziale, da parte dell’operatore economico interessato alle prestazioni e/o lavorazioni accessorie, per il subappalto qualificatorio rispetto al raggruppamento atipico. La specifica formula per il ribasso unico ponderato, con relativo esempio.

- La questione se, per il calcolo dell’importo a base di gara, sia ancora possibile «utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale»: la prima giurisprudenza. La maggiorazione del compenso in caso di ricorso al BIM. Le «prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole» del d.M..

- Le «prestazioni di natura diversa dai servizi tecnici di ingegneria ed architettura»: calcolo del corrispettivo, costi della manodopera, costi ex DUVRI e CCNL.

- La «prestazione principale». La prestazione secondaria: il raggruppamento strutturalmente verticale (anche “misto), con il nuovo regime di responsabilità introdotto dal D.Lgs. 36/2023; il problema del subappalto qualificatorio.

- Lo schema esemplificativo di un appalto misto di progettazione, con «opzione»: le prestazioni progettuali e il loro importo; il CSP e il suo importo; le prestazioni accessorie e il loro importo; i lavori accessori e i costi della sicurezza non ribassabili; l’«opzione» per la DL e il CSE, con i rispettivi importi; i sub-importi per la qualificazione economico-tecnica da ID-opere; il valore totale d’appalto.

- L’affidamento del servizio di verifica come lotto.

- L’incerto riferimento, al di là della DL e del CSE, alla figura dell’«opzione». L’inappropriatezza del ricorso alla «ripetizione» per la DL e il CSE. L’equivocità del bando-tipo nel considerare l’importo di «ripetizione» nel «valore globale stimato dell’appalto». L’errore del bando-tipo sulla clausola di rinegoziazione. La riscritta tabella n. 4 del bando-tipo con la corretta collocazione dei cinque importi rilevanti, in riferimento al «valore globale stimato».

- La non proprio corretta clausola della revisione-prezzi: penalizzate le progettazioni "ordinarie".

- L’anticipazione del prezzo e il caso dell’affidamento diretto. Il premio di accelerazione e il presupposto per la sua previsione.

- I soggetti ammessi a partecipare alle procedure, anche per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione. L’errore dato dall’equiparazione del GEIE al consorzio stabile di società.

- L’inquadramento sistematico: dei «requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12»; dei requisiti previsti per l’«attività di verifica» dall’ALLEGATO I.7, art. 38, comma 3, primi due periodi.

- Il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri.

- L’errore dato dall’inciso del bando-tipo: «qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio, è tenuta anch’essa ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre». L’errore dato dalla mancata previsione nel bando-tipo del principio per cui sono concedibili in «avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio» stabile «in proprio».

- Le due questioni: se in caso di limitazione dell’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti, l’offerta imputabile a un unico centro decisionale debba o no essere considerata automaticamente unica; se il divieto di partecipazione a lotti diversi da parte di imprese in situazioni di collegamento sostanziale debba essere previsto dalla disciplina di gara. La rimessione alla C.G.U.E. (dicembre 2025) e, intanto, la soluzione prudenziale per la stazione appaltante.

- L’inapplicabilità del D.Lgs. 36/2023, ALLEGATO II.3, salva l’applicazione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 47.

- L’analisi dell’art. 10, comma 3, del codice e il riscontro del suo illegittimo richiamo da parte del bando-tipo n. 2/2026. 

- I requisiti di idoneità professionale, fra corpo principale del codice ed ALLEGATO II.12: la distinzione fra requisiti necessari ed eventuali; la distinzione fra persone giuridiche e fisiche; la disciplina comune al primo e al secondo gruppo; i problemi per il BIM (il piano di formazione del personale della stazione appaltante e il caso di impossibilità di individuare i gestori e i coordinatori all'interno del proprio personale; l'offerta di gestione informativa; la necessità di una non aggravata individuazione dell'esperienza richiesta per le quattro figure professionali).
- Il gruppo di lavoro: i componenti necessari e quelli eventuali, con la precisazione di chi debba possedere l’idoneità tecnica dei «contratti analoghi»; il «direttore tecnico» per il servizio di verifica della progettazione; le clausole, da chiarire, sul «numero minimo di unità».
- Il gruppo di lavoro: la tipologia di rapporto che deve sussistere – tra chi è progettista in senso stretto e chi non lo è – e l’opportunità di un’opzione di necessaria complementarietà; il soggetto raggruppato e quello indicato; l’individuazione di chi deve sottoscrivere offerta tecnica ed economica; il problema della verifica dell’insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del codice; il problema del ricorso al subappalto; la radicale illegittimità della scelta del bando-tipo di ammettere la figura dell’«ausiliario» (essendo altra la questione, di cui infra, del “pasticcio” normativo generato dall’art. 104, comma 3, primo periodo, del codice).
- La pacifica legittimità di richiedere in disciplina di gara – per forniture e servizi diversi da quelli d’architettura e ingegneria – solo i requisiti morali e l’idoneità professionale, cioè la legittimità di un bando senza richiesta né di «capacità economica e finanziaria», né di «capacità tecniche e professionali»: il principio si estende ai servizi d’architettura e ingegneria?

- I requisiti di capacità economica e finanziaria: la questione di chi sceglie se qualificarsi con «copertura assicurativa» o con «fatturato». 

- Il fatturato: il calcolo degli «ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando»; il calcolo della misura «non superiore al valore stimato dell'appalto», in caso di opzione, quinto e ripetizione; l’illegittima previsione del bando-tipo per il «caso in cui sia previsto un numero massimo di lotti aggiudicabili al medesimo operatore economico»; la modalità di comprova del requisito per la società di capitali e – non prevista dal bando-tipo – per il professionista; l’ipotesi dell’operatore economico che abbia iniziato l’attività da meno di tre anni; l’applicazione corretta della clausola di salvaguardia.

- Il fatturato per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione: la misura in totale richiesta; la disapplicanda misura del «50 per cento» per la capo-gruppo; la misura da richiedersi per ogni raggruppata; i commi 4 e 5 dell’art. 38 dell’ALLEGATO I.7.

[segue]

RELATORE
Lino BELLAGAMBA, consulente e formatore, autore di studi e monografie, specializzato nelle procedure di selezione del contraente e in materia di finanza di progetto, direttore responsabile del quotidiano on line APPALTIeCONCESSIONI.  Il curriculum.

Lino Bellagamba
ORARIO e ACCESSO all’AULA DIGITALE
Registrazione dei partecipanti, ore 8:50. Aula digitale: dalle ore 9:00 alle 13:00 (con break di dieci minuti alle ore 11:00); dalle ore 14.00 fino alle 16:00 (e oltre, se necessario).
Da CONTRATTI PUBBLICI Italia ogni singolo partecipante riceverà una mail che conterrà il link sul quale cliccare per accedere all’aula digitale (non occorre possedere nessun programma; basta solo avere un microfono in proprio se si vuole interloquire, altrimenti si può far uso della chat che compare in automatico sullo schermo).

COSTO
Il costo è: per n. 1 partecipante, di EUR 490; per n. 2 partecipanti, di EUR 940; per n. 3 partecipanti, di EUR 1.390; per n. 4 partecipanti, di EUR 1.840; per n. 5 partecipanti, di EUR 2.290; per n. 6 partecipanti, di EUR 2.740; per ogni partecipante in più, dal settimo fino al decimo, di EUR 430; dall’undicesimo in poi, di EUR 400. 

ISCRIZIONE e INFORMAZIONI
L’iscrizione si perfeziona: 1) con scheda da richiedersi preventivamente via mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., indicandosi anche il numero presunto dei partecipanti; 2) con successivo inoltro di tale scheda, compilata e sottoscritta, alla società organizzatrice dell’evento (CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s.). L’organizzatrice dell’evento rilascerà da subito, all’ente pubblico o assimilabile, un’autocertificazione unica (digitalmente sottoscritta) che copre i profili sia dell’idoneità “morale” integrale (anche ai sensi del D.Lgs. 36/2023, art. 52, comma 1), sia della tracciabilità dei flussi finanziari. 
Gli Enti del SSN, in relazione al decreto MEF del 7 dicembre 2018, quale integrato dal decreto 27 dicembre 2019, provvederanno all’emissione dell’ordine NSO selezionando come canale di trasmissione la pec indicata nell’autocertificazione unica che sarà prodottta da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s., che riporta ogni dato comunque necessario per l’emissione dell’ordine stesso (pertanto, da parte di CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sarà compilata nessuna anagrafica aggiuntiva di sorta). Oltre l’ordine NSO dovrà essere trasmesso anche l’ordine secondo il diverso modello (in quanto contenente dati ulteriori) che sarà prodotto da CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s..
Cfr. ANAC, faq aggiornate all'11 febbraio 2026, on line al link: https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilit%C3%A0-dei-flussi-finanziari: «C9. È necessaria l’acquisizione del CIG in caso di partecipazione di un dipendente ad un seminario o ad un convegno? No. La partecipazione a un convegno o a un seminario da parte di un dipendente di un ente pubblico (acquistato dal singolo ovvero dall’amministrazione di appartenenza) non integra la fattispecie dell'appalto di servizi di formazione e, pertanto, alla specifica ipotesi non si applica la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Diversamente, la frequentazione a un corso, acquistato dall’ente pubblico per la formazione dei propri dipendenti [in house: n.d.a.], configura un appalto di servizi di istruzione e formazione (Allegato IX) e, pertanto, comporta l'assolvimento degli obblighi di tracciabilità»
Per lo svolgimento dell’attività di cui si tratta non occorre essere abilitati a nessun mercato elettronico o piattaforma, trattandosi peraltro di prestazioni del tutto infungibili, legate al curriculum del formatore. Il fruitore della prestazione non ha nessuna possibilità di incidere sulla composizione e sull’esecuzione della medesima, potendola solo acquisire così com’è. La prestazione, regolata dal codice civile, è acquisibile indistintamente da soggetti privati e pubblici, a un prezzo non negoziabile. Si ritiene tuttavia che l’acquisizione della prestazione, assimilabile in qualche modo a «consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche», sia soggetta a tracciabilità attenuata nel senso che, pur non occorrendo il CIG, occorre il conto corrente dedicato. Tuttavia il CIG sarà riportato in fattura elettronica, qualora il medesimo sia stato comunque assunto ed indicato nel modello di iscrizione.

La comunicazione via mail della regolarità dell'ordine trasmesso secondo il suddetto modello vale come accettazione dell'ordine stesso, salva la necessaria conferma di svolgimento della giornata.
Non sono assolutamente ammesse modalità di iscrizione diverse da quelle previste, né modulistica propria del singolo ente: CONTRATTI PUBBLICI ITALIA s.a.s. non sottoscriverà pertanto nessun ordinativo di fornitura ovvero modelli dichiarativi che provengano dall'Ente o società che intenda iscrivere un proprio dipendente all'incontro di studio.
Il materiale di documentazione e l'attestato di partecipazione saranno trasmessi solo via mail, subito dopo l’avvenuta partecipazione stessa. L’organizzazione si riserva eccezionalmente di annullare o di rinviare l’incontro senza dover comunque nessun rimborso di sorta, o di non accogliere una richiesta di iscrizione, per motivi comunque insindacabili. Lo svolgimento della giornata sarà confermato agli iscritti non appena raggiunto un numero minimo di partecipanti. 
Per qualsiasi necessità di chiarimenti, utilizzare la stessa mail sopra indicata, oppure telefonare al n. 3351805280.


PRIVACY
L’organizzatrice dell’incontro di studio che fatturerà la prestazione – CONTRATTI PUBBLICI Italia s.a.s., con c.f/p.IVA 02668770429 – non tratta né dati sensibili, né giudiziari, e tratterà i dati ricevuti al solo fine della gestione materiale dell’evento, nel rispetto e secondo gli obblighi della vigente normativa.

ALTRI EVENTI, ANCHE
IN HOUSE

Cliccare sul link: INCONTRI DI STUDIO.

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