È la prima volta che succede con un bando-tipo. Alla data di oggi sul sito, cui rinviamo, tale relazione non c’è. Il motivo è semplice.
Trattandosi di un bando sia “difficile”, per così dire (e prova ne sia il ritardo di tre anni con il quale è stato redatto), sia con scelte palesemente illegittime quali per esempio quelle sulla prevedibilità come requisiti di idoneità tecnica dei «titoli di studio e/o professionali» e del «personale», l’ANAC si è ben guardata di dare illustrazione del percorso seguito, con la quale evidenziare con puntualità la ragione delle scelte operate.
Peralto così prevede il codice all’art. 222, comma 2, quarto periodo:
«L'ANAC, per l'adozione dei bandi-tipo, dei capitolati-tipo, dei contratti-tipo e degli atti amministrativi generali, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell'impatto della regolazione, di adeguata pubblicità, anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, in modo che siano rispettati la qualità della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee e dal codice».



