Si osserva che «nella Richiesta di Offerta (RdO), contenente i dati generali della procedura in epigrafe, la stazione appaltante ha escluso testualmente e inequivocabilmente, per quanto attiene al procedimento di verifica delle anomalie delle offerte, il ricorso all’istituto della “esclusione automatica delle offerte anomale (articolo 97, comma 8, D.lgs 50/2016)”, autovincolandosi e creando un affidamento in tal senso nei destinatari interessati, da tutelarsi nonostante la procedura negoziata tramite MEPA sia stata indetta in data 11 luglio 2019, ossia dopo l’entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, che ha espressamente previsto, nel caso in cui siano presenti almeno dieci offerte ammesse, l’obbligo e non più la facoltà della previsione del meccanismo di esclusione automatica in presenza del criterio del minor prezzo» (T.A.R. Sicilia, Palermo, III, ordinanza cautelare 11 novembre 2019, n. 1209).
Si, è vero. Ma non emerge per nulla il profilo dell’obbligo preventivo di valutare che per l’appalto di cui si tratti non sussista in concreto nessun «interesse transfrontaliero».
Milano, 21 novembre 2019.
Milano, 27 novembre; Roma, 4 dicembre; Senigallia, 11 dicembre.
Roma, 5 dicembre; Senigallia, 12 dicembre.
Roma, 18 dicembre.
