Vedi interpretazione consolidata.
«La giurisprudenza ha affermato che la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente.
Conseguentemente l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante.
I lavoratori, che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali; la clausola non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016).
In conclusione è legittimo l’operato della SA in quanto come emerge dalla normativa di gara, non è previsto alcun numero minimo di lavoratori da impiegare né la relativa qualifica né il contratto di lavoro a tempo pieno o part time» (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, II, 6 maggio 2019, n. 387).
LA FORMAZIONE
MILANO, 9 maggio 2019. ROMA, 29 maggio (con sconto per iscrizione effettuata entro il 9 maggio). Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
MILANO, 10 maggio 2019; MESTRE, 13 giugno (con sconto per iscrizione effettuata entro il 21 maggio). Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
SENIGALLIA, 16 maggio 2019. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
TORINO, 22 maggio 2019. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
MILANO, 23 maggio 2019. Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
ROMA, 30 maggio 2019 (con sconto per iscrizione effettuata entro il 9 maggio). MESTRE, 6 giugno (con sconto per iscrizione effettuata entro il 16 maggio). Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
MOTIVATA DEROGA AI BANDI-TIPO DELL’ANAC N. 1 E N. 2
MESTRE, 20 giugno 2019 (con sconto per iscrizione effettuata entro il 21 maggio). Anche direttamente presso l’Ente (in house), su libera richiesta di preventivo di spesa.
