Il valore dell’investimento di cui tenere conto per il calcolo dei requisiti di cui al d.P.R. 207/2010, art. 95, è quello più ampio che comprende anche la gestione (di cui tenere conto ad altri fini), ovvero è quello più basso che corrisponde al quadro economico di un appalto e quindi arriva a coprire i costi della sola progettazione-esecuzione-collaudo (più qualche altra voce) dell’opera pubblica?



