Si afferma che «il promotore, ove ritenga che il competitore sia sprovvisto dei requisiti, potrà eventualmente insorgere alla conclusione del completo iter dell’operazione, avverso l’aggiudicazione definitiva» in favore di quest’ultimo. In altri termini, il promotore può contestare i titoli del proprio concorrente solo allorché si confronti con il medesimo, e non prima di tale momento.



