È vietato impiegare l’avvalimento laddove l’operatore, in possesso di requisiti di partecipazione, decida di avvalersi (comunque) dei requisiti di un altro operatore al fine di impiegare a proprio vantaggio le capacità tecniche ed economiche dell’ausiliaria in vista della valutazione della propria offerta tecnica e/o economica. In presenza di queste circostanze, il ricorso all’avvalimento realizza una violazione frontale della disposizione che lo prevede.



