Il procedimento di affidamento in concessione delle aree demaniali marittime, retto dal Codice della navigazione (e da esso solo sommariamente normato) non può essere accostato a quello relativo al c.d. project financing di cui al codice dei contratti pubblici, nel cui contesto si è riconosciuto l’onere di immediata impugnazione, da parte dell’operatore, dell’atto di selezione del progetto di altro concorrente.



