Nonostante l’improprio richiamo all’art. 164 del D. Lgs. n. 50/2016, è indubbio che ci si trovi al cospetto di un contratto che esula dalla nozione di concessione di servizi di cui all’art. 3 lett. vv) del D.Lgs. 50/2016, in quanto non è messo a gara il diritto di gestire un servizio pubblico destinato ad una delle attività di cui all'allegato II al D.Lgs. medesimo, ma soltanto il diritto di uso. Se è richiamato l’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un contratto attivo, è però inapplicabile la disposizione sul collegamento sostanziale.



