Si «chiede di dichiararne la nullità (per violazione e falsa applicazione dell’art 1 commi 65 e 67 l. n. 266 del 2005 e della delibera 10.1.07 A.V.) e, conseguentemente, annullare l’intera procedura, sul presupposto che la S.A. non avrebbe richiesto il codice C.I.G. e, pertanto, le ditte non avrebbero potuto effettuare il pagamento del contributo a loro carico riferito a quella specifica gara, della quale il codice C.I.G. costituirebbe elemento identificativo unico ed insostituibile per la prova della validità del versamento».



