Non preclude all’operatore economico la possibilità di contestare la legittimità delle previsioni della lex specialis: l’irragionevolezza della scelta amministrativa di indire la procedura di affidamento riservando la possibilità di parteciparvi alle sole società e/o associazioni sportive, non in grado di eseguire i lavori peraltro non quantificati nel valore della concessione.



