Anche una volta che la proposta sia stata dichiarata di pubblico interesse, il promotore non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura, ma una mera aspettativa (principio consolidato). Ma non è lasciando che così avvenga che l’inavveduto legislatore favorisce l’iniziativa privata. Con il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) non è cambiato nulla.



