In nessun caso potrebbero essere fatte gravare sulle Amministrazioni coinvolte le conseguenze della mancata (e, quindi, della negativa) conclusione della procedura, laddove il proponente non abbia collaborato alla rimozione delle eventuali criticità riscontrate, ovvero non abbia adottato alcuna misura al fine di scongiurare la stasi in cui sarebbe caduto il procedimento a causa delle condotte pretesamente dilatorie assunte dalla Regione e dal Ministero.



