«Non rileva, quindi, sulla base del dato letterale della norma de qua, la sola presentazione di una proposta da parte di un soggetto privato, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016, prima della data sopra indicata, ai fini dell’applicabilità del predetto d.lgs. 50/2016 all’intera procedura di finanza di progetto che ne consegue». Incondivisibile parere dell’ANAC, lesivo sia della posizione del proponente, sia di quella dell'Amministrazione. Si vada avanti con la disciplina del vecchio codice, in quanto è la presentazione della proposta che fissa il tempo della disciplina applicabile all’intera procedura di finanza di progetto.



