«Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l’ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l’operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l’operatore economico deve sostenere in relazione all’esecuzione del contratto» (D.Lgs. 36/2023, comma 6, 2° cpv.). E quando scatta l’onere di impugnazione? Qui e nel servizio di assistenza giuridico-amministrativa al RUP per l’affidamento di una concessione di servizio o di lavori, ad attivazione d’ufficio dell’Amministrazione ovvero a seguito di presentazione (eventualmente sollecitata) di proposta di finanza di progetto.



