«Con riferimento al project financing, occorre distinguere il procedimento amministrativo avente ad oggetto la valutazione del progetto da quelli aventi ad oggetto la sua attuazione (tra cui la gara per il suo affidamento). Tale differenza è chiaramente delineata dall’art. 193 d.lgs. n. 36 del 2023, che, sebbene non sia applicabile ratione temporis, consente, da un punto di vista descrittivo, di distinguere in modo limpido il procedimento avente ad oggetto la valutazione del progetto (secondo comma) e la fase successiva dell’attuazione (terzo comma e successivi), precisando che quest’ultima avviene nei tempi previsti dalla programmazione (cfr. art. 175 d.lgs. n. 36 del 2023, che prevede la programmazione triennale)».



