Si rilevano: «la non conformità alla disciplina applicabile degli atti e provvedimenti posti in essere, ed in particolare delle proroghe disposte relativamente al contratto di concessione, tramite le quali la stazione appaltante ha affidato in via diretta un nuovo servizio al medesimo operatore economico, in assenza di un valido titolo giuridico»; «l’aver concorso ad alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione, consentendo al concessionario sine titulo di continuare a gestire il servizio anche a seguito delle modifiche apportate all’impianto».



