«Il terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che la scadenza della concessione nel caso di specie doveva ritenersi automaticamente prorogata ex lege fino al 31 dicembre 2025 in forza dalla normativa emergenziale prevista dalla legislazione adottata per fronteggiare le difficoltà economiche e gestionali indotte dalla pandemia da Covid-19, non coglie nel segno.



