L’art. 157 del codice dei contratti pubblici – così come modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella L. 11 novembre 2014, n. 164 – prevede che la società di progetto (e non solo quella), a fronte dell’emissione di obbligazioni e di titoli di debito, possa prestare «garanzie (…) reali» (aggiunto comma 4-bis). Sull’opera in costruendo? No!



