Atteso il perfetto stato dell’impianto, le opere che potrebbero rendersi necessarie sarebbero stimabili in un importo inferiore a 150.000,00 euro per cui non è necessario per l’esecutore il possesso della SOA, ma dei requisiti indicati dall’articolo 90, comma 1 del d.p.r. n. 207 del 2010.



