Si riscontra che «il solo fatto che sia stato omesso, a corredo dell’offerta, l’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, ex art. 113 del codice appalti, comporta la necessaria ed inderogabile esclusione dalla gara, senza che possa residuare in capo alla stazione appaltante alcun potere discrezionale» (fattispecie non soggetta al nuovo soccorso istruttorio).



