La richiesta di realizzare, al posto del plesso sportivo natatorio programmato, un parco acquatico ludico con un ’investimento enormemente superiore a quanto pattuito in sede d’aggiudicazione, con conseguente prolungamento a quaranta anni della gestione inizialmente stabilita in venticinque anni, non è riconducibile al genus della variazione di cui agli artt. 19, comma 1 ter e 25 della “Merloni”, ratione temporis applicabili.



