«Per la concessione di lavori, pur esistendo un rinvio formale anche all’art. 33, operato dall’art. 142, comma 3, del Codice, tenuto conto del fatto che il comma 3-bis costituisce una sopravvenienza normativa rispetto al richiamato rinvio, …
… nonché delle difficoltà applicative connesse alle specificità del modulo concessorio – anche se attivato sotto forma di project financing – i comuni non capoluogo di provincia devono valutare la possibilità di porre in essere strutture specializzate nella gestione delle suddette procedure, in possesso del know how tecnico più adeguato» (ANAC, determinazione 23 settembre 2015, n. 11, paragrafo 2.4).
La tesi ANAC è corretta solo per la procedura di cui all’art. 153, comma 19, del codice, in quanto vengono lì in evidenza anche profili di dicrezionalità amministrativa che non sono gestibili se non dall’organo di indirizzo dell’ente di cui si tratti.
Invece, sul piano logico-formale, le altre sono procedure (si pensi a quella a gara unica) che in poco differiscono da un’ordinaria gara d’appalto. Il problema di competenza quindi – in queste – c’è, eccome se c’è.
Cfr. anche “COME SI GESTISCE L'AFFIDAMENTO DI UNA CONCESSIONE (FINANZA DI PROGETTO”.



