CHE COS’È?
La «concessione di servizi» è disciplinata in via generale nell’art. 30 del codice.
L’art. 278 del regolamento disciplina una modalità particolare, rispetto al codice, di affidamento della stessa tipologia di contratto. Si parla di «Finanza di progetto nei servizi».
«1. Ai fini dell’affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi, soggetti privati possono presentare proposte che contengono uno studio di fattibilità, una bozza di convenzione, un piano economico–finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall’articolo 153, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l’indicazione degli elementi di cui all’articolo 83, comma 1, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all’articolo 153, comma 9, ultimo periodo, del codice.
2. Qualora l’amministrazione aggiudicatrice si avvalga della facoltà di cui all’articolo 271, è ammessa la presentazione di proposte con riferimento a servizi non indicati nel programma. Le amministrazioni valutano le proposte entro sei mesi dal loro ricevimento e possono adottare, nell’ambito dei propri programmi, gli studi di fattibilità ritenuti di pubblico interesse; l’adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. Ove le amministrazioni adottino gli studi di fattibilità, si applicano le disposizioni del presente articolo.
3. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l’assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 3, del codice. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore.
4. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. È fatto salvo l’articolo 30, comma 4, del codice.
5. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del regolamento in quanto compatibili.
6 Il presente articolo si applica ai contratti di servizi di cui all’articolo 197, comma 3, del codice» (d.P.R. 207/2010, art. 278).
I VANTAGGI
I vantaggi della procedura di cui all’art. 278 del regolamento attuativo del codice – interpretata, ovviamente, in modo comunitariamente orientato – sono sostanzialmente tre.
1) Da una parte l’Amministrazione non deve predisporre nessun atto di gara, che non sia un avviso indicativo tuttavia ben strutturato. È l’operatore economico privato che è onerato di predisporre, infatti, quanto previsto dal comma 1 del summenzionato articolo 278 del regolamento.
2) L’Amministrazione sta “alla finestra”, per così dire, e la scelta della proposta da dichiararsi “di pubblico interesse” è oggetto di discrezionalità amministrativa e non tecnica: «La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione» (d.P.R. 207/2010, comma 3, primo periodo). Non occorre pertanto, in questo primo momento, tracciare l’iter motivazionale nel modo più stringente che è richiesto invece per la procedura di gara “a valle” con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tuttavia, anche se la discrezionalità “a monte” è di tipo amministrativo, la scelta comparativa della proposta migliore deve avvenire con modalità trasparente. E qui gioca tutta la sua funzione la disciplina “accorta” dell’avviso indicativo.
3) Con l’avviso indicativo, oltre che porsi in essere una procedura dovuta, è possibile anche addebitare all’individuato concessionario i costi di supporto giuridico-procedurale al RUP (a c.d. “buon esito”).
Va comunque predisposto un preciso avviso informale nel sito dell’Ente per la selezione tramite cottimo (ovvero tramite procedura inerente a contratto di cui all’allegato II B al codice) dell’operatore economico (società di servizio o persona fisica che esso sia) che svolga le funzioni di supporto al RUP.
L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER L'ENTE PUBBLICO. IL CASO DELLA CASA DI RIPOSO OVVERO DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA.
Per esempio, per l'affidamento della gestione del servizio di una casa di riposo, ovvero di una r.s.a, la soluzione consigliata è proprio quella di cui al d.P.R. 207/2010, art. 278, in quanto all'Amministrazione consente il massimo grado di appello all'ideatività degli operatori economici e, al tempo stesso, di “negoziare” la proposta da prescegliersi.
Va tuttavia precisato che la norma, in relazione al sotteso diritto di prelazione, va interpretata – come nei lavori – in senso comunitariamente orientato.
Peraltro, occorre valutare preliminarmente se la concessione, in relazione alla sussistenza di una componente di lavori pubblici, rientri in quest'ultimo settore anziché in quello dei servizi.
Occorre anche valutare che il contratto ipotizzato non dissimuli sostanzialmente un appalto anziché una concessione.
Altro caso oggi attualissimo con la spending review è quello dell'efficientamento energetico per l'Ente pubblico.
IL SETTORE DEI BENI CULTURALI
Altro settore di rilevanza è quello dei beni culturali. Si pensi alla gestione di qualità, anche sotto il profilo tecnologico e gastronomico, di tutti i servizi accessori all'offerta al pubblico della visitabilità di un museo o di un area archeologica.



