Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

FREE L’APPALTIZZAZIONE “IN ITINERE” DELLA CONCESSIONE, OVVERO IL CLASSICO IMBROGLIO DEL PROJECT ALL’ITALIANA

Se tutto va bene per il concessionario, la “vecchia” previsione non c’è più: “Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente”. 

Se tutto va male per il concessionario, ecco qui:

«Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. (…) In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici» (D.Lgs. 50/2016, art. 165, comma 6).

Il concessionario “ci prova” e l’Amministrazione è sotto ricatto. “Non mi dai il riequilibrio? Recedo e mi paghi i lavori!”

Chi ha scritto una norma così o è un radicale sprovveduto o regala intenzionalmente soldi alle imprese (e il brocardetto reca sempre parole di verità: lata culpa dolo aequiparatur).

Noi non ci stiamo. Lo schema di contratto, sul punto di snodo di una concessione in fase esecutiva, va correttamente blindato fin dall’avvio della procedura, con un’interpretazione giuridica comunitariamente orientata e di garanzia del “buon andamento” per la pubblica Amministrazione.