Si richiamano «le previsioni di cui al comma 1 dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici del 2006 (si tratta della disposizione secondo cui “il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di (…) servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti”).



