Si afferma che «la giurisdizione esclusiva (…) riguarda – quanto alle spettanze economiche del concessionario derivanti dall’esecuzione del rapporto – le sole decisioni aziendali che costituiscano esercizio dei suoi poteri di autotutela sugli atti prodromici ai relativi contratti, mentre sono devolute al giudice ordinario le controversie che riguardino soltanto l’an e il quantum delle prestazioni eseguite».



