La Corte dei Conti persiste nel non voler capire che la nozione di PPP è solo un gran calderone. Il leasing “in costruendo” è sempre e comunque un appalto, assolutamente, in quanto non rischia nulla né l’istituto finanziario, né l’esecutore dei lavori. Il discorso cambia se parliamo di concessione fredda, in cui acquirente del servizio è l’Amministrazione stessa.
«La stessa Sezione delle autonomie ha, così, concluso che “Le operazioni di locazione finanziaria di opere pubbliche di cui all’art. 187 se pienamente conformi nel momento genetico-strutturale ed in quello funzionale alla regolamentazione contenuta negli artt. 3 e 180 del codice dei contratti, ai fini della registrazione nelle scritture contabili, non sono considerate investimenti finanziati da debito”. Pertanto, laddove la realizzazione dell’opera, la sua disponibilità e la percezione delle sue utilità da parte dell’operatore economico corrispondano allo schema negoziale tipico del partenariato di cui all’art. 180 d.lgs. n. 50/2016, in particolare in relazione all’assunzione dei rischi da parte dell’operatore economico, il contratto non può essere qualificato in termini di indebitamento. Ai fini di quanto sopra risulta determinante la correttezza della qualificazione del contratto in termini di paternariato pubblico privato ai sensi del nuovo codice dei contratti pubblici. Il rischio (e il suo trasferimento all’operatore privato) costituisce l’elemento che caratterizza il partenariato pubblico privato non solo nel suo momento genetico, ma anche per tutta la durata della sua esecuzione e deve ritenersi presupposto necessario per la qualificazione del contratto in termini di paternariato pubblico privato ai sensi dell’art. 180 del d. lgs. n. 50 del 2016» (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 320/2017/PAR, 20 novembre 2017).
“FREE” – GARA DI CONCESSIONE EX ART. 183, COMMA 15, DEL CODICE: LO SCHEMA DELLA «BOZZA DI CONVENZIONE» AL MOMENTO DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA



