Come noto, è stata recata la proroga al 30 giugno 2024: difficile però capire la sua effettiva portata applicativa. Anzi, la giurisprudenza ha già censurato l'applicabilità, per esempio, del D.L. 76/2020, art. 8, comma 1, lett. a): «è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura».



