La partecipazione è riservata alle cooperative forestali definite dall’art. 2 comma 134 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dall’art. 8 del Dlgs. 18 maggio 2001 n. 227 (v. ora l’art. 10 comma 6 del Dlgs. 3 aprile 2018 n. 34), purché in possesso della qualificazione in OG13 (Opere di ingegneria naturalistica). Sono escluse tutte le altre imprese, anche se in possesso della predetta qualificazione SOA. Ma è legittimo?



