Quotidiano on line (iscritto nel registro del Tribunale di Ancona, 11 aprile 2019, REG. 5/2019). Direttore responsabile: Lino BELLAGAMBA (iscritto dal 20 febbraio 2019 nell'elenco speciale dell'Ordine dei giornalisti delle Marche).

LA RICHIESTA DI UNA “LIBERATORIA” DA PARTE DEL BANDO, L’ILLEGITTIMITÀ RADICALE DI FAR ALLEGARE LA DICHIARAZIONE DI SOPRALLUOGO, IL DANNO DA PERDITA DI CHANCE

1. Si riafferma che «l’amministrazione non può subordinare la partecipazione ad una gara ad una preventiva dichiarazione “liberatoria” in ordine alle clausole del bando che regola la medesima».

2. Illegittimo «il disciplinare di gara», laddove «prevede che, tra la documentazione amministrativa da allegare a pena di esclusione, debba essere ricompresa la “dichiarazione di sopralluogo, rilasciata dall’Ente responsabile del sopralluogo”».

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