Si afferma che “la disapplicazione della norma interna non potrebbe valere per importo sotto soglia, a meno che espressamente non si dichiari la sussistenza di un interesse transfrontaliero”, come se quest’ultimo, nel silenzio da parte della stazione appaltante, non fosse già auto-esecutivo. Piuttosto, è il carattere “non trasfrontaliero” che va espressamene dimostrato, in analogia con quanto vale per l’adozione del prezzo più basso con «esclusione automatica» (anche con il decreto “semplificazioni”). Intanto cfr. altra pronuncia che già per EUR 400.000 di affidamento ritiene dovuta la disapplicazione. Cfr., poi, le due considerazioni che seguono.



