Ai sensi della “plenaria” non è obbligatoria l’indicazione nominativa del subappaltatore al fine di desumerne la sua attuale qualificazione. Ma alla luce dell’ultima direttiva la lex specialis può richiedere, in ipotesi di subappalto qualificatorio, nomen e qualificazione del subappaltatore. Ovviamente, con tale scelta di bando, è inammissibile il soccorso istruttorio. Trattandosi di previsione di direttiva a carattere limitativo per l’operatore economico, che non attiene al rispetto dei principi fondamentali del Trattato, la facoltà concessa all’Amministrazione non può valere per importo sotto soglia. Del resto è sospeso l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori «indipendentemente dall'importo a base di gara», in relazione alle «attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa».



