A fronte di prestazioni riconducibili a servizi considerati dalla normativa comunitaria come assoggettati a gara, espletati in cambio di corrispettivi, gli stessi non possono costituire oggetto di accordo tra Amministrazioni pubbliche (tali essendo i Comuni da un lato e le Università dall’altro) ex art. 15 L.241/90, così consentendosi, nella sostanza, di evitare le procedure concorsuali.



